Di seguito il testo delle “Norme relative ai limiti di proprietà immobiliare e di attività industriale e commerciale per i cittadini italiani di razza ebraica” del 9 febbraio 1939

limiti di proprietà per i cittadini italiani di razza ebraica

Regio Decreto Legge, 9 febbraio 1939-XVII, n. 126

Norme di attuazione ed integrazione
delle disposizioni di cui all’art. 10
del R. decreto-legge 17 novembre 1938 XVII, n. 1728, relative ai limiti di proprietà immobiliare e di attività industriale e commerciale per i cittadini italiani di razza ebraica

Vittorio Emanuele III
per Grazia di Dio e per la Volontà della Nazione
Re d’Italia
Imperatore d’Etiopia

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere;
Visto l’art. 3, n. 2 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, contenente provvedimenti per la difesa della razza italiana;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Su proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per l’interno, per la grazia e la giustizia e per le corporazioni; 
Abbiamo decretato e decretiamo:

Titolo I – Limitazioni della proprietà immobiliare

Capo I. Disposizioni generali

Art. 1. Le limitazioni della proprietà immobiliare, stabilite dall’art. 10, lettere a) ed e), del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, si determinano cumulando separatamente i terreni ed i fabbricati urbani siti nel territorio del Regno e costituenti il patrimonio immobiliare dei cittadini italiani di razza ebraica alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2. Si comprendono nel patrimonio immobiliare, soggetto alle limitazioni di cui all’articolo precedente i beni posseduti:
a) a titolo di proprietà piena e di proprietà nuda;
b) a titolo di concessione enfiteutica.
Non è computato il diritto del concedente enfiteutico, salvo il caso della devoluzione previsto alla lettera b) del primo comma dell’art. 45.

Art. 3. Non si comprendono nel patrimonio immobiliare di cui all’art. 1:
a) gli immobili adibiti ad uso industriale e commerciale quando il proprietario o enfiteuta sia anche il titolare dell’azienda alla quale gli immobili stessi sono destinati;
b) i fabbricati appartenenti ad imprenditori edili e costruiti a scopo di vendita;
c) i beni per i quali alla data dell’entrata in vigore del presente decreto vi siano in corso procedure di esecuzione immobiliare.
Ai beni menzionati nelle lettere a) e b) del precedente comma si applicano le norme del titolo II.

Art. 4. La parte di patrimonio immobiliare eccedente i limiti consentiti ai cittadini italiani di razza ebraica, deve essere trasferita all’Ente indicato nell’art. 11 in conformità delle disposizioni di questo decreto.

Art. 5. Fino alla determinazione definitiva dei beni immobili compresi nei limiti di cui all’art. 10 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, i cittadini di razza ebraica non possono compiere alcun atto di alienazione a titolo gratuito od oneroso o di costituzione di ipoteca, relativamente ai beni immobiliari di cui al primo comma dell’art. 2.
Se però ricorrono esigenze o circostanze particolari, il Ministro per le finanze può autorizzare il compimento degli atti predetti, prescrivendo le opportune cautele.
Degli immobili eventualmente alienati con l’autorizzazione del Ministro per le finanze sarà tenuto conto, per quanto è possibile, nella formazione della quota consentita.
Gli atti compiuti in violazione del disposto del primo comma, sono improduttivi di effetti, rispetto ai beni che risulteranno eccedenti la quota di patrimonio immobiliare consentita dal citato decreto del 17 novembre 1938-XVII, n. 1728.
Le locazioni stipulate in ordine ai beni medesimi, posteriormente alla entrata in vigore del presente decreto e senza la preventiva autorizzazione dell’Ente di cui all’art. 11, avranno validità limitatamente all’anno in corso al momento dell’acquisto del bene locato da parte dell’Ente predetto ed osservate in ogni caso, quanto ai termini di disdetta, le consuetudini locali.

Art. 6. In deroga alle disposizione degli articoli 4 e 5, il cittadino italiano di razza ebraica può fare donazione dei beni ai discendenti non considerati di razza ebraica, ovvero ad Enti od Istituti che abbiano fini di educazione od assistenza.
La donazione di questi beni può essere fatta anche al coniuge che non sia considerato di razza ebraica.
Le donazioni devono essere fatte nel termine perentorio di centottanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto.
Le donazioni stesse perdono ogni efficacia se non sono state accettate entro novanta giorni dall’atto di donazione.

Art. 7. Le procedure esecutive immobiliari iniziate contro cittadini italiani di razza ebraica, anteriormente all’entrata in vigore del presente decreto, saranno proseguite con le norme vigenti secondo la natura del credito.

Art. 8. Dalla data dell’entrata in vigore del presente decreto, le azioni esecutive immobiliari contro cittadini italiani di razza ebraica potranno essere iniziate e definite con le norme vigenti secondo la natura del credito su ogni bene del patrimonio immobiliare del debitore:
a) per tributi dovuti allo Stato, alle provincie ed ai comuni;
b) per contributi esigibili con le norme stabilite per la riscossione delle imposte dirette;
c) per crediti ipotecari iscritti anteriormente all’entrata in vigore del presente decreto;
d) per crediti di data certa anteriore all’entrata in vigore del presente decreto aventi privilegio speciale sull’immobile.
In ogni altro caso, dalla data dell’entrata in vigore del presente decreto e fino alla definitiva determinazione dei beni compresi nella quota consentita e in quella eccedente, l’autorizzazione alla vendita non potrà essere concessa, rimanendo in conseguenza sospesi, fino a tale determinazione, i procedimenti esecutivi iniziati.
Avvenuta la definitiva ripartizione dei beni nelle due quote anzidette, cesserà di diritto, in ordine ai beni compresi nella quota eccedente, ogni effetto giuridico dei procedimenti esecutivi.
Per i beni compresi nella quota consentita, le azioni esecutive si svolgeranno in base alle norme vigenti, secondo la natura del credito.
Per l’accertamento della qualità di ebreo del debitore si osserveranno le norme dell’articolo seguente.

Art. 9. Ai fini dell’applicazione di quanto è disposto nel secondo comma e seguenti dell’articolo precedente, il creditore istante, nei procedimenti esecutivi iniziati dopo l’entrata in vigore del presente decreto, deve presentare un’attestazione del competente ufficio di stato civile dalla quale risulti se vi sia o no nei riguardi del debitore, annotazione di appartenenza alla razza ebraica o annotazione di provvedimento di discriminazione.
Nel caso che non risulti dall’attestazione anzidetta l’appartenenza del debitore alla razza ebraica, il procedimento esecutivo è proseguito e definito, senz’altre indagini, con le norme vigenti secondo la natura del credito; egualmente è definito con le norme ordinarie nel caso di avvenuta discriminazione.

Art. 10. Alle procedure fallimentari contro cittadini italiani di razza ebraica si applicano le norme ordinarie anche per quanto riguarda la vendita dei beni immobili e cessa, dalla data della dichiarazione del fallimento, l’applicazione della disposizione dell’art. 4, salvo quanto è disposto nell’art. 45, primo comma, lettera d).

Capo II. Ente di gestione e liquidazione immobiliare

Art. 11. È istituito un Ente denominato “Ente di gestione e liquidazione immobiliare” avente sede in Roma, col compito di provvedere all’acquisto, alla gestione e alla vendita dei beni di cui all’art. 4.
All’Ente anzidetto è assegnata una dotazione di venti milioni da stanziarsi con provvedimenti del Ministro per le finanze sul bilancio del Ministero stesso.
L’Ente è amministrato da un Consiglio composto dal presidente e da altri 9 componenti, nominati con decreto del Duce, Primo Ministro Segretario di Stato.
Il presidente ed uno degli altri componenti sono nominati su proposta del Ministro per le finanze.
Gli altri componenti sono proposti rispettivamente dal Ministro per l’interno, dal segretario del P.N.F. Ministro Segretario di Stato e dai Ministri per la grazia e giustizia, per l’agricoltura e foreste e per le corporazioni, dall’ispettorato del credito, dalla Confederazione fascista degli industriali.
Con decreto del Duce, Primo Ministro Segretario di Stato, sono nominati tre sindaci effettivi, uno scelto tra i magistrati della Corte dei conti, con funzioni di presidente, uno su proposta del Ministro per le finanze ed uno su proposta del Ministro per le corporazioni. Con lo stesso decreto, su proposta del Ministro per le finanze, sono pure nominati due sindaci supplenti.
L’Ente è retto da uno statuto, da approvarsi con decreto Reale su proposta del Ministro per le finanze di concerto con i Ministri per l’interno, per la grazia e giustizia e per le corporazioni con le forme di cui all’art. 1 e 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100.
Il bilancio sarà alla fine di ciascun esercizio annuale sottoposto all’approvazione del Ministro per le finanze.
Per l’assistenza, rappresentanza e difesa in giudizio, l’Ente si avvale dell’Avvocatura dello Stato.

Art. 12. Con decreto del DUCE, sentito il Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e l’esercizio del credito, saranno determinati gli Istituti di credito fondiario ai quali l’Ente di cui al precedente art. 11 potrà delegare la gestione e la vendita degli immobili ad esso trasferiti.
Gli Istituti di credito suddetti potranno costituire, anche in deroga alle disposizioni di legge o dello statuto, speciali sezioni immobiliari.
Nell’adempimento dei compiti anzidetti gli Istituti avranno l’assistenza, la rappresentanza e la difesa in giudizio dell’Avvocatura dello Stato.

Capo III. Accertamento e valutazione del patrimonio immobiliare

Art. 13. I cittadini italiani di razza ebraica dovranno, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, denunziare all’ufficio distrettuale delle imposte, nella cui circoscrizione hanno domicilio fiscale, gli immobili di loro pertinenza alla data stessa, a titolo di proprietà o di concessione enfiteutica.
Se siano residenti all’estero, la denunzia dovrà essere presentata al R. Consolato nel termine di giorni centottanta ed in questo caso il denunziante potrà, nella denunzia stessa, eleggere domicilio presso persona residente nel Regno.
Il R. Consolato cui la denunzia sia stata presentata, ne curerà l’invio in Italia, all’Ufficio distrettuale delle imposte nella cui circoscrizione il denunziante ha il domicilio di origine nel Regno ed in mancanza all’Ufficio distrettuale delle imposte di Roma.
La denunzia dovrà essere fatta secondo il modulo annesso al presente decreto.
Nei riguardi delle persone incapaci, l’obbligo della denunzia incombe a coloro che ne hanno la rappresentanza legale.
Nei casi di mancata denunzia il Ministero delle finanze provvede di ufficio all’accertamento.

Art. 14. Il cittadino italiano di razza ebraica che si sia avvalso o che intenda avvalersi della facoltà di fare donazione a norma dell’art. 6, deve farne dichiarazione nella denunzia di cui al precedente articolo, indicando di quali beni egli abbia fatto o intenda fare donazione.

Art. 15. Colui che, essendo obbligato a presentare denunzia a norma dell’art. 13, omette di farla nel termine prescritto o la presenta con indicazioni inesatte o incomplete in modo da determinare incertezza su di un immobile denunziato ovvero sulla natura del diritto spettante, è punito con l’ammenda da lire cinquecento a lire diecimila.

Art. 16. L’Ufficio distrettuale delle imposte, compie gli accertamenti necessari e trasmette la denuncia stessa all’Ufficio tecnico erariale nella cui circoscrizione il denunziante ha il domicilio fiscale od in mancanza all’Ufficio tecnico erariale di Roma.

Art. 17. L’estimo dei terreni e l’imponibile dei fabbricati si determinano in base ai ruoli delle imposte sui terreni o sui fabbricati per l’anno 1939 e, in difetto, in base agli accertamenti eseguiti ai fini dell’applicazione dell’imposta straordinaria sulla proprietà immobiliare di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1743.
In mancanza degli elementi di cui al comma precedente, l’estimo o l’imponibile sono determinati, agli effetti dell’art. 10 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, e del presente decreto, dall’Ufficio tecnico erariale.
Nei particolari casi appresso indicati, si osservano le norme seguenti:
a) l’estimo o imponibile dell’immobile, applicando il criterio di ripartizione tra nuda proprietà ed usufrutto di cui all’art. 19 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, sulle tasse di registro;
b) la ripartizione dell’estimo o dell’imponibile fra il concedente e l’enfiteuta, se non risulta già in catasto, è fatta, ai fini dell’applicazione della disposizione di cui alla lettere b) dell’art. 2, dall’Ufficio tecnico erariale, tenuto conto del canone dovuto dall’enfiteuta al concedente;
c) l’estimo delle aree fabbricabili è determinato in base al valore attuale delle aree indipendentemente da quella risultante dai registri catastali.

Art. 18. L’Ufficio tecnico erariale, se il patrimonio rientra nei limiti consentiti, invia gli atti all’intendente di finanza, il quale rilascia all’interessato una attestazione contenente la indicazione dei singoli beni. Di tali beni l’avente diritto riacquista la piena disponibilità
L’attestazione è trascritta.

Art. 19. Se il patrimonio eccede i limiti consentiti, l’Ufficio tecnico erariale, tenuto conto della eventuale facoltà di cui all’art. 6 e del termine per esercitarla stabilito nello stesso articolo, ripartisce i beni fra la quota consentita e quella eccedente tenendo conto, nei limiti del possibile, delle preferenze manifestate dagli interessati nella denunzia o in altra dichiarazione successiva presentata in tempo utile.
I beni ipotecati anteriormente all’entrata in vigore del presente decreto, saranno, ove sia possibile, compresi nella quota eccedente.
Quando sia necessario evitare un dannoso frazionamento degli immobili, è ammessa, nella determinazione della quota consentita e della quota eccedente, una differenza del 10% in più o in meno rispetto ai limiti stabili dalla legge.
Se per la formazione delle quote sia necessario procedere alla divisione di un immobile e questa divisione non possa effettuarsi o per la natura del bene o senza grave pregiudizio economico, l’intero immobile viene compreso nella quota eccedente.

Art. 20. L’Ufficio tecnico erariale determina il valore dei beni compresi nella quota eccedente, moltiplicando per ottanta l’estimo dei terreni, comprese le aree fabbricabili, e per venti l’imponibile dei fabbricati.
Le scorte vive e quella parte di scorte morte, la quale non sia da considerare come dotazione normale dei fondi secondo le consuetudini locali, sono valutate in base ai prezzi medi dell’ultimo quinquennio e il valore delle stesse è computato in aggiunta al valore del fondo di cui ai commi precedenti.

Art. 21. L’Ufficio tecnico erariale, compiuta la determinazione delle quote e la valutazione della quota eccedente o dell’intero immobile indivisibile, ne da notizia all’Ente di gestione e liquidazione immobiliare al quale trasmette la relativa denunzia.
Ai fini della determinazione del corrispettivo che dovrà essere attribuito al denunziante per il trasferimento della quota di patrimonio eccedente il limite consentito, l’Ente di gestione e liquidazione immobiliare detrae, dal valore determinato dall’Ufficio tecnico erariale, le passività gravanti sugli immobili per crediti ipotecari o privilegiati, i tributi o contributi scaduti e non pagati e le rate di affitto riscosse in anticipo.
L’importo dei crediti ipotecari e privilegiati oggetto di controversia, è trattenuto dall’Ente per essere corrisposto a chi di ragione dopo che sia intervenuta una sentenza definitiva.

Art. 22. L’Ente dopo aver effettuato le operazioni di cui all’articolo precedente, notifica al denunziante, a mezzo di ufficiale giudiziario, con le modalità stabilite per la notifica delle citazioni:
a) la indicazione dei beni costituenti la quota consentita;
b) la indicazione dei beni eccedenti e del relativo valore, nonché delle detrazioni da effettuarsi per la determinazione del corrispettivo di cui al secondo comma dell’articolo precedente;
c) nel caso di immobile indivisibile, la indicazione del valore complessivo e delle relative detrazioni, a termini della precedente lettera b).

Capo IV. Contestazioni in ordine alla formazione della quota consentita e della quota eccedente e in ordine alla valutazione dei beni.

Art. 23. In ogni capoluogo di provincia è costituita una Commissione per la risoluzione dei ricorsi indicati nell’articolo seguente.
La Commissione è nominata con decreto del Ministro per le finanze ed è composta:
2) da un ingegnere dell’Ufficio tecnico erariale;
3) da un ingegnere designato dal Sindacato fascista degli ingegneri.
I membri di cui ai numeri 2) e 3) sono sostituiti, in caso di giustificato impedimento, da membri supplenti nominati nello stesso modo.
Alla Commissione possono essere aggregati per singole controversie, con determinazione del presidente, due esperti.
I componenti della Commissione, di cui ai numeri 2) e 3) del secondo comma di questo articolo e i supplenti durano in carica tre anni e possono essere confermati.
Le funzioni di segretario sono affidate ad un funzionario dell’Amministrazione finanziaria nominato col decreto Ministeriale anzidetto.
Le spese occorrenti al funzionamento della Commissione sono a carico del reclamante. Esse sono liquidate con provvedimento del presidente, non soggetto ad impugnazione.

Art. 24. Entro 30 giorni dalla notificazione di cui all’art. 22, per i cittadini residenti nel Regno, ed entro 90 giorni dalla stessa data, per i cittadini residenti all’estero, il denunziante può ricorrere alla Commissione di cui all’articolo precedente, nella cui circoscrizione il ricorrente ha il domicilio fiscale ed in mancanza alla Commissione di Roma, avverso:
a) la determinazione del valore dei beni costituenti la quota eccedente;
b) la scelta dei beni attribuiti alla quota eccedente o avverso la decisione dell’Ufficio tecnico erariale sulla indivisibilità di un immobile;
c) la determinazione dell’estimo o dell’imponibile, ai fini del computo delle quote consentite e di quelle eccedenti.
Il ricorso è notificato all’Ente per mezzo di ufficiale giudiziario.
Nel caso di cui alla precedente lettera a) la Commissione procede alla stima diretta degli immobili con riguardo alla media dei prezzi dell’ultimo quinquennio, depurata dall’aliquota del 20%.
La decisione della Commissione deve essere motivata ed è notificata, a cura della segreteria, al ricorrente e all’Ente per mezzo di ufficiale giudiziario.
Avverso tale decisione è ammesso solo ricorso per revocazione nel caso previsto dall’art. 494, n. 4 del C.P.C., entro trenta giorni dalla notifica.

Art. 25. Entro quindici giorni dalla notificazione del ricorso il ricorrente deve depositarlo presso la segreteria della Commissione.
Il presidente della Commissione, con decreto in calce al ricorso, stabilisce la misura del deposito per spese da effettuarsi dal ricorrente e fissa l’udienza di comparizione delle parti.
Dell’udienza fissata è dato tempestivo avviso alle parti a cura della segreteria della Commissione.
Nel caso di mancato deposito del ricorso nel termine di cui al primo comma o di mancato deposito della somma stabilita dal presidente prima dell’udienza fissata per la comparizione, il ricorso decade.
Sono ammesse avanti la Commissione la rappresentanza e la difesa di procuratori legali e di avvocati.

Capo V. Trasferimento degli immobili compresi nella quota di eccedenza all’Ente di gestione e liquidazione

Art. 26. Divenuta definitiva la determinazione dei beni costituenti la quota eccedente, l’Ente di gestione e liquidazione immobiliare richiede all’Intendenza di finanza, competente per territorio in ordine ai singoli beni, decreto di trasferimento dei diritti spettanti sui beni medesimi al cittadino italiano di razza ebraica.
Il decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno, è trascritto ed è titolo esecutivo per il rilascio dell’immobile.
L’intendente di finanza rilascia all’Ente copia autentica del decreto.
Il decreto è notificato, nella forma delle citazioni, alle persone nei cui diritti l’Ente è sostituito.

Art. 27. I ricorsi, che non riguardano la formazione della quota consentita e della quota eccedente non sospendono né l’attribuzione degli immobili all’Ente, a norma dell’articolo precedente, né il pagamento del corrispettivo al ricorrente nella misura già indicata nell’atto di cui all’art. 22, salvo il successivo pagamento del supplemento del corrispettivo, che eventualmente la Commissione di cui all’art. 23 giudicherà dovuto.

Art. 28. Dopo il decreto di attribuzione dei beni all’Ente, l’avente diritto riacquista la piena disponibilità di quelli compresi nella quota consentita con l’osservanza delle norme dell’art. 18.

Art. 29. I beni passano all’Ente con le ipoteche e gli oneri reali di cui sono gravati.
Gli eventuali vincoli dotali sono trasferiti sui titoli attribuiti, a norma dell’art. 32, in corrispettivo dei beni che vi erano soggetti.

Art. 30. Se i beni denunziati pervengono in eredità prima del trasferimento dei beni stessi all’Ente, a persona non considerata di razza ebraica, cessa l’applicazione della disposizione dell’art. 4.

Art. 31. Nel caso che sui beni trasferiti all’Ente gravi un diritto di usufrutto a favore di un cittadino di razza ebraica, l’Ente potrà estinguere l’usufrutto stesso mediante il pagamento in contanti di una adeguata indennità.

Capo VI. Pagamento del corrispettivo e diritti dei creditori

Sezione I – Certificati speciali

Art. 32. Il pagamento del corrispettivo degli immobili trasferiti all’Ente a norma dell’art. 26, è fatto con speciali certificati trentennali, che l’Ente è autorizzato ad emettere a tal fine.
I certificati frutteranno l’interesse del 4% annuo pagabile in due semestralità posticipate al 1° gennaio ed al 1° luglio.
Il pagamento degli interessi avviene presso gli istituti incaricati dal Consiglio di amministrazione dell’Ente dietro presentazione dei certificati e con fondi somministrati dal Tesoro su appositi stanziamenti nel bilancio dello Stato.

Art. 33. I titoli di cui all’articolo precedente, sono nominativi e possono essere trasferiti a persone appartenenti alla razza ebraica.
La cessione dei certificati a persone non appartenenti alla razza ebraica, per atto tra vivi, potrà essere fatta solo per costituzione di dote o per l’adempimento di una obbligazione di data certa e anteriore a quella entrata in vigore del presente decreto ovvero derivante da fatto illecito.
Nel caso di trasferimento del titolo a persona non considerata di razza ebraica, quando ciò sia consentito, il certificato è sostituito con uno speciale titolo obbligazionario al portatore da emettersi dall’Ente secondo le disposizioni che saranno emanate con le norme di attuazione del presente decreto.

Art. 34. L’Ente ha facoltà:
a) di effettuare, in casi di comprovata necessità, operazioni di anticipazione sui certificati speciali a condizioni da determinarsi annualmente dal Consiglio di amministrazione con deliberazione da approvarsi dal Ministro per le finanze;
b) di riscattare i certificati speciali previa autorizzazione del Ministro per le finanze e con le modalità da questo stabilite.

Art. 35. Decorsi i trenta anni dall’emissione dei certificati di cui all’art. 32, questi verranno ritirati, annullati e sostituiti con titoli nominativi di debito pubblico consolidato.

Sezione II – Pagamento del corrispettivo e ragioni creditorie dei terzi.

Art. 36. Il pagamento del corrispettivo deve essere fatto dopo novanta giorni dalla pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale del Regno, del decreto di attribuzione dei beni all’Ente.
Gli interessi del 4% a favore dell’avente diritto decorrono dal giorno del rilascio dell’immobile all’Ente.

Art. 37. Nel caso di trasferimento all’Ente di un immobile indivisibile, a norma dell’ultimo comma dell’art. 19, la parte di corrispettivo relativa alla quota consentita è pagata in contanti.
L’Ente potrà anche dare all’avente diritto, in permuta un immobile.

Art. 38. Nel termine di novanta giorni di cui al primo comma dell’art. 36, i creditori del denunziante potranno fare valere, con le norme ordinarie, le loro ragioni sul corrispettivo dovuto dall’Ente, soltanto:
a) per crediti di data certa ed anteriore all’entrata in vigore del presente decreto;
b) per obbligazioni derivanti da fatto illecito.
Il relativo pagamento è fatto in contanti.

Capo VII. Gestione e vendita dei beni trasferiti all’Ente di gestione e liquidazione immobiliare

Art. 39. La vendita degli immobili trasferiti all’Ente è fatta secondo un piano graduale e in base a progetti annuali da approvarsi dal Ministro per le finanze.
Il Ministro per le finanze potrà inoltre autorizzare la vendita di determinati immobili, stabilendone le modalità.

Art. 40. I redditi ed il ricavo della vendita degli immobili indicati nell’articolo precedente al netto delle spese di gestione e delle passività inerenti gli immobili stessi e degli altri oneri a carico dell’Ente affluiranno al tesoro dello Stato. I redditi saranno versati al bilancio dello Stato; il ricavo delle vendite sarà versato in un conto speciale presso la Tesoreria centrale.

Art. 41. Le disponibilità del conto di cui all’articolo precedente saranno man mano investite, a mezzo del contabile del portafoglio, in titoli del Debito pubblico.
Tali titoli, di pertinenza del Tesoro, che ne riscuoterà i relativi interessi versandoli al bilancio dello Stato, saranno custoditi presso la Tesoreria centrale del Regno a garanzia dei certificati speciali emessi dall’Ente.

Capo VIII. Restituzione degli immobili

Art. 42. Il cittadino italiano di razza ebraica che abbia ottenuto il provvedimento di discriminazione a norma dell’art. 14 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, ha diritto alla restituzione dell’immobile trasferito a norma dell’art. 26, purché non sia stato venduto dall’Ente.
Nel caso di avvenuta vendita, ha diritto ad ottenere in contanti il prezzo di vendita, previa restituzione all’Ente dei certificati avuti in pagamento.
Eguali diritti spettano:
a) alle persone indicate nell’articolo 30 nel caso che esse non abbiano fatto valere tempestivamente i loro diritti;
b) al denunziante, se la denunzia è stata l’effetto di un errore di fatto in ordine alle circostanze previste nell’art. 8 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, o ad erronea interpretazione di tale testo di legge ed il denunziante non debba essere considerato appartenente alla razza ebraica, a norma del detto art.8.

Art. 43. Durante l’istruttoria di una domanda di discriminazione a norma dell’art. 14 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, il Ministro per l’interno su istanza dell’interessato può ordinare, con suo decreto, la sospensione della vendita dei beni trasferiti all’Ente.

Capo IX. Aumenti di patrimonio immobiliare

Art. 44. I cittadini italiani di razza ebraica debbono fare denunzia nei modi indicati negli articoli 13 e 14 degli aumenti di patrimonio verificatisi, per successivi acquisti, a qualsiasi titolo, dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.
La denunzia deve essere fatta entro 90 giorni da quello in cui l’aumento si è verificato se si tratta di persona residente nel Regno ed entro 180 se residente all’estero.
Qualora i beni successivamente acquistati a qualunque titolo determinano, alla data in cui l’acquisto si verifichi, una eccedenza dai limiti consentiti, i beni stessi sono trasferibili all’Ente limitatamente alla parte eccedente, con le norme di cui al capo primo e seguenti di questo titolo, in quanto applicabili, ferma restando la disponibilità dei beni già dichiarati non eccedenti.
È ammesso il ricorso alla Commissione provinciale per ottenere che all’Ente sia trasferito, in sostituzione dell’immobile successivamente acquistato, uno degli immobili rimasti in piena disponibilità.
Ogni alienazione diversamente fatta è nulla di pieno diritto salva la facoltà di donare prevista dall’art. 6 e da esercitarsi nel termine di giorni centottanta da quello in cui l’aumento di patrimonio si è verificato.
È applicabile alle donazioni di cui al comma precedente la disposizione dell’ultimo comma dell’art. 6.
A coloro che non adempiono, nel termine prescritto, all’obbligo della denunzia o forniscono indicazioni inesatte o incomplete si applicano le disposizioni penali dell’art. 15.

Art. 45. Ai fini dell’applicazione dell’articolo precedente, sono considerati aumenti di patrimonio immobiliare:
a) il consolidamento dell’usufrutto con la nuda proprietà
b) la devoluzione del fondo enfiteutico;
c) le nuove costruzioni edilizie;
d) la cessazione dello stato di fallimento, qualora non sia stato liquidato, nel fallimento stesso, tutto il patrimonio immobiliare e l’abbandono di procedure esecutive immobiliari;
e) la cessazione di destinazione ad uso industriale o commerciale degli immobili.
Non sono invece considerati incrementi patrimoniali gli aumenti dell’estimo o d’imponibile verificatasi in ordine ai beni già dichiarati non eccedenti i limiti di legge.
Per i beni acquistati successivamente e per quelli per i quali sia avvenuto il consolidamento dell’usufrutto o la devoluzione del fondo enfiteutico, non sono computati, ai fini della determinazione della quota consentita e di quella eccedente, gli eventuali aumenti d’estimo o d’imponibile rispetto agli estimi o gl’imponibili di cui al primo comma dell’art. 17.

Art. 46. Presso ogni Ufficio tecnico erariale è costituito uno speciale elenco descrittivo dei beni appartenenti a cittadini italiani di razza ebraica.
Gli Uffici distrettuali delle imposte dirette, che riceveranno la denunzia di cui all’art. 44, ne daranno comunicazione ai detti Uffici tecnici erariali.

Titolo II – Limitazioni alla partecipazione
in aziende industriali e commerciali

Capo I. Denunzia delle aziende

Art. 47. I cittadini italiani di razza ebraica debbono denunziare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto le aziende industriali e commerciali, esistenti nel Regno alla data stessa:
a) delle quali sono proprietari o gestori a qualunque titolo;
b) appartenenti a società non azionarie, regolari o irregolari, nelle quali essi sono soci a responsabilità illimitata.
Sono escluse dalla denunzia le aziende artigiane rappresentate sindacalmente dalla Federazione nazionale fascista degli Artigiani.

Art. 48. La denunzia deve essere presentata al Consiglio delle corporazioni nella cui circoscrizione ha sede l’azienda e, nel caso di denunzia di più aziende, al Consiglio delle corporazioni nella cui circoscrizione ha sede l’azienda che ha un numero di dipendenti maggiore.
La denunzia è redatta in conformità del modulo annesso al presente decreto.

Capo II. Accertamento delle aziende e formazione degli elenchi relativi

Art. 49. Il Consiglio provinciale delle corporazioni, in base a rilievi d’ufficio, completa o rettifica, ove ne sia il caso, le denunzie presentate dagli interessati.
Nei casi di mancata denunzia procederà ad accertamenti d’ufficio.

Art. 50. Colui che, essendo obbligato a presentare denunzia, a norma dell’art. 47, omette di farla nel termine prescritto o la presenta con indicazioni inesatte o incomplete in modo da determinare incertezza in ordine agli elementi della denunzia stessa, è punito con l’ammenda da lire cinquecento a diecimila.

Art. 51. Agli effetti del presente decreto e dell’art. 10, lettera c), del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, si ha riguardo al numero complessivo delle persone impiegate da tutte le aziende nelle quali è interessato come proprietario, gestore o socio a responsabilità illimitata il cittadino italiano di razza ebraica.
Il numero delle persone dipendenti si determina in base al personale impiegato alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Se questo numero risulta inferiore a quello stabilmente impiegato nel corso dell’anno 1938 o nel periodo stagionale di attività dell’azienda nel medesimo anno, si tiene conto del numero maggiore, salvo che la diminuzione di personale corrisponda alle esigenze di un adeguato funzionamento dell’azienda stessa in relazione alla sua attrezzatura industriale ed organizzazione commerciale.

Art. 52. Il Consiglio provinciale delle corporazioni compila appositi elenchi distinguendo:
a) le aziende dichiarate interessanti la difesa della Nazione;
b) le aziende, di qualunque altra natura, che per il numero del personale, calcolato con i criteri dell’art. 51, eccedono i limiti stabiliti dall’art. 10, lettera c), del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728;
c) le aziende non rientranti nelle precedenti categorie.
Nella categoria di cui alla lettera c) sono comprese possibilmente le aziende che l’interessato abbia dichiarato tempestivamente di voler conservare.
Gli elenchi di cui alle lettere a) e b) sono trasmessi in copia si Ministeri delle finanze e delle corporazioni.
Gli elenchi di cui alla lettera c) sono conservati presso il Consiglio provinciale delle corporazioni, che ne cura gli opportuni aggiornamenti.
Nel caso di denunzie di più aziende, il Consiglio provinciale delle corporazioni, che ha ricevuto la denunzia e compilato i tre elenchi anzidetti, ne invia estratti ai Consigli provinciali delle corporazioni, nelle cui circoscrizioni hanno sede le aziende comprese negli elenchi stessi.

Art. 53. Gli elenchi di cui all’art. 52 sono pubblicati a cura del Ministero per le corporazioni nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
 Contro le risultanze degli elenchi di cui alle lettere a) e b) gli interessati possono presentare ricorso al Ministero per le corporazioni entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione anzidetta.
Il Ministro per le corporazioni decide i ricorsi con provvedimento insindacabile.
Le decisioni sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Capo III. Inalienabilità delle aziende e delle quote sociali durante il periodo di accertamento e classificazione

Art. 54. Dalla data dell’entrata in vigore del presente decreto e fino alla determinazione delle aziende ai sensi dell’art. 53, i cittadini italiani di razza ebraica non possono alienare le aziende stesse né cedere le quote sociali.
Non possono neanche alienare i singoli immobili o i beni mobili destinati all’attrezzatura delle aziende medesime né costituire ipoteche sugli immobili.
Gli atti compiuti in trasgressione delle disposizioni del presente articolo non producono alcun effetto giuridico rispetto alle aziende che vengano comprese nelle categorie di cui alle lettere a) e b) dell’art. 52; rimangono fermi gli effetti dell’acquisto di singole cose mobili, da parte dei terzi di buona fede.

Art. 55. In deroga alle disposizioni di cui al precedente articolo 54, il cittadino italiano di razza ebraica può fare donazione dell’intera azienda o della quota sociale ai propri congiunti indicati nell’art. 6, salvi i diritti spettanti per legge o per contratto agli altri soci non considerati di razza ebraica.
Per compiere tali donazioni non sono richieste le autorizzazioni di cui agli articoli 58 e 63.

Capo IV. Vigilanza, amministrazione e liquidazione delle aziende

Art. 56. Divenuta definitiva l’assegnazione di un’azienda individuale o sociale alle categorie di cui alle lettere a) e b) dell’art. 52, è nominato con decreto del Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per le corporazioni, un commissario di vigilanza, scelto nel ruolo degli amministratori giudiziari o nell’albo dei revisori dei conti.
Della nomina, sostituzione o cessazione è data notizia nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
Per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data di nomina del commissario, la gestione dell’azienda è sottoposta alla vigilanza del commissario stesso.

Art. 57. Il commissario di vigilanza procede immediatamente, con l’intervento del titolare dell’azienda o di un suo rappresentante, alla verifica della cassa, dei libri e dei documenti e alla formazione dell’inventario.
In mancanza del titolare o di un rappresentante o nel caso di rifiuto a prendere parte alle operazioni anzidette, il pretore, su istanza del commissario, designa un notaio per assistervi.
Il commissario vigila sulle operazioni aziendali, cura la formazione dell’elenco dei creditori, riferisce al Ministro per le finanze in ordine agli atti che ritenga pregiudizievoli alla consistenza dell’azienda. Il Ministro può, con proprio decreto, disporre che ne sia sospesa l’esecuzione, dare le altre provvidenze del caso e può anche, con provvedimento insindacabile, disporre che il commissario di vigilanza assuma la temporanea gestione dell’azienda, anche prima che sia decorso il termine indicato nell’ultimo comma dell’art. 56.
Il commissario di vigilanza ha, a tutti gli effetti, qualità di pubblico ufficiale e può compiere ogni verifica necessaria perl’esercizio delle proprie funzioni.

Art. 58. Il titolare di un azienda individuale o i soci illimitatamente responsabili di una società non azionaria, cittadini italiani di razza ebraica, entro il periodo di tempo di cui all’ultimo comma dell’art. 56, possono, con l’autorizzazione del Ministero delle finanze, alienare l’azienda o singoli esercizi od opifici della stessa o la quota sociale a persone non considerate di razza ebraica o a società commerciali regolarmente costituite.
I trasferimenti debbono, a pena di nullità, essere fatti per atto pubblico.
Il prezzo di alienazione è investito, a cura e sotto la responsabilità del notaio rogante, in titoli nominativi di consolidato.
Nel caso di contestazioni o di sequestro o pignoramento del prezzo, l’ammontare di questo è depositato, a cura del notaio, presso la Cassa depositi e prestiti.
I titoli nominativi non sono trasferibili, per atto tra vivi, che dietro autorizzazione del Ministro per le finanze. Nel caso che i titoli pervengano, in seguito a trasferimento autorizzato o per successione, a persona non considerata di razza ebraica, può, a richiesta dell’interessato, il tramutamento in titoli al portatore.
Nel caso di alienazione di un’azienda gestita da un cittadino italiano di razza ebraica non proprietario e non socio a responsabilità illimitata, non sono applicabili le disposizioni dei tre commi precedenti quando il proprietario od i soci non siano considerati di razza ebraica.

Art. 59. Per la cessione dei diritti spettanti al socio ebreo a responsabilità illimitata in società nelle quali siano altri soci non considerati di razza ebraica si applicano le norme di cui all’articolo precedente.
La cessione avviene rimanendo salvi i diritti spettanti per legge o per contratto agli altri soci non considerati di razza ebraica.

Art. 60. Il decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Art. 61. Nei casi di cui all’art. 60, il commissario di vigilanza assume la temporanea gestione delle aziende stesse dandone avviso nella Gazzetta Ufficiale del regno, e provvede alla cessione dell’azienda alle società di cui all’articolo stesso, promuovendone, se del caso, la costituzione.
Concordate le condizioni del rilievo, ed approvate dal Ministro per le finanze, il commissario notifica al proprietario il corrispettivo proposto e la società rilevataria. Ove il proprietario ritenga il corrispettivo inadeguato al valore dell’azienda, può proporre opposizione, notificandola entro quindici giorni tanto al commissario, quanto alla società rilevataria.
Sull’opposizione decide insindacabilmente un Collegio composto di tre membri, nominati uno dal proprietario, uno dall’ente rilevatario e il terzo, con funzioni di presidente, dal Ministro per le finanze.
Nell’atto di opposizione deve, a pena dell’inammissibilità, essere nominato l’arbitro scelto a norma del comma precedente.
Il Collegio decide anche sulle spese.

Art. 62. Divenuta definitiva la misura del corrispettivo a norma dell’articolo precedente, il commissario di vigilanza trasferisce l’azienda alla società rilevataria. Per la stipulazione dell’atto e per l’impiego o il deposito del prezzo si osservano le disposizioni dell’art. 58.
Il trasferimento dell’aziende può essere attuato, con l’autorizzazione del Ministro per le finanze, anche prima della decisione sull’opposizione al prezzo offerto, in quanto la società rilevataria versi il corrispettivo concordato col commissario di vigilanza, salvo il successivo pagamento del supplemento del prezzo, che eventualmente il Collegio arbitrale di cui all’articolo precedente giudicherà dovuto.
Consegnata l’azienda alla società rilevataria ed assicurato l’impiego o il deposito del corrispettivo nella misura definitiva determinata, il commissario di vigilanza cessa dalle sue funzioni.

Art. 63. Il commissario di vigilanza di una azienda non compresa nel decreto Ministeriale di cui al primo comma dell’art. 60, deve darne avviso al Consiglio provinciale delle corporazioni dove ha sede l’azienda stessa.
Il Consiglio provinciale delle corporazioni nomina, per tali aziende, un liquidatore; può però, ove lo ravvisi opportuno, disporre la gestione temporanea, nominando un amministratore.
La gestione si svolge sotto la vigilanza e secondo le istruzioni del Consiglio provinciale delle corporazioni.
Il periodo di gestione temporanea di cui al comma precedente può anche essere prorogato, ma non può nel complesso eccedere lo spazio di tempo di un anno.
Durante tale periodo l’alienazione dell’azienda o di singoli opifici od esercizi della stessa è fatta dall’amministratore, col consenso del titolare, previa autorizzazione del Consiglio provinciale delle corporazioni e con le norme dell’art. 58 per la stipulazione dell’atto e l’impiego o il deposito del prezzo.
Decorso il periodo anzidetto di gestione temporanea, la azienda è posta in liquidazione.
Della nomina del liquidatore e dell’amministratore è dato avviso nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Art. 64. La liquidazione di cui all’articolo precedente è compiuta sotto la vigilanza del Consiglio provinciale delle corporazioni e con l’osservanza, anche per le aziende individuali, delle disposizioni del codice di commercio, in quanto applicabili, ed in conformità delle istruzioni stabilite dal Consiglio provinciale predetto.
Il liquidatore investe le somme provenienti dalla liquidazione nelle forme stabilite dall’art. 58.

Art. 65. L’amministratore o il liquidatore di cui all’art. 63, con l’assistenza del commissario di vigilanza e con l’intervento del titolare dell’azienda o di un suo rappresentante, procede alla ricognizione dell’inventario, riceve la consegna dei libri, dei documenti e delle attività sociali, forma il bilancio, dal quale risulti esattamente lo stato attivo e passivo dell’azienda, osservato, in quanto applicabile, il disposto dell’art. 57, 2° comma. Compiute dette operazioni, cessano le funzioni del commissario di vigilanza.
L’amministratore ha tutti i poteri occorrenti per l’amministrazione dell’azienda; con l’autorizzazione del Consiglio provinciale delle corporazioni può fare assegnazione di somme per spese di famiglia al proprietario o socio appartenente alla razza ebraica e presenta al Consiglio provinciale delle corporazioni il conto della propria gestione al termine di essa.

Art. 66. La retribuzione dei commissari di vigilanza, degli amministratori e dei liquidatori è a carico dell’azienda e viene rispettivamente liquidata dal Ministro per le finanze o dal Consiglio provinciale delle corporazioni.

Art. 67. Cessa l’applicazione delle norme del presente decreto relative alle aziende indicate nell’art. 47:
a) quando in un’azienda non appartenente a persone di razza ebraica, gestita da un cittadino di razza ebraica, il gestore viene sostituito;
b) nel caso di dichiarazione di fallimento;
c) nel caso in cui il titolare, gestore o socio a responsabilità illimitata ottenga il provvedimento di discriminazione di cui all’art. 14 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728;
d) nel caso che l’azienda pervenga in eredità a persona non appartenente alla razza ebraica.
Nel caso di cui alla lettera a) del comma precedente, la cessazione delle funzioni del commissario, amministratore o liquidatore è disposta dall’autorità che lo ha nominato.
Nei casi di cui alle lettere c) e d) del comma precedente, gli aventi diritto hanno la disponibilità dell’azienda nello stato di fatto e di diritto in cui si trova e nel caso di avvenuta alienazione o liquidazione cessano le limitazioni stabilite nel penultimo comma dell’art. 58 in ordine ai titoli avuti in corrispettivo.

Capo V. Disposizioni varie

Art. 68. I cittadini italiani di razza ebraica, che abbiano la direzione delle aziende indicate nell’art. 10, lettera c), del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, il proprietario delle quali non sia considerato di razza ebraica, debbono cessare dalle loro funzioni non oltre il novantesimo giorno dall’entrata in vigore del presente decreto, salvo la liquidazione dei diritti nascenti dal rapporto d’impiego.
Ove essi continuino nelle loro funzioni oltre il detto termine, il datore di lavoro è punito con l’ammenda dal lire cinquecento a lire diecimila ed in caso di mancato successivo licenziamento si applicano all’azienda le disposizioni di questo decreto.
I cittadini italiani di razza ebraica che siano amministratori o sindaci di società alle quali appartengono le aziende indicate nell’art. 10 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, decadono di diritto dalle loro rispettive cariche o uffici al novantesimo giorno dall’entrata in vigore del presente decreto.
La disposizione del comma precedente non si applica al socio a responsabilità illimitata nelle società di cui all’art. 47.
Il Ministro per l’interno, durante l’istruttoria di una domanda di discriminazione a norma dell’art. 14 R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, può, su istanza dell’interessato, prorogare, con suo decreto, i termini di cui ai commi precedenti fino alla decisione in ordine alla domanda stessa.

Art. 69. Le amministrazioni civili o militari dello Stato, il Partito Nazionale Fascista e le Organizzazioni da questo dipendenti o controllate, le altre Amministrazioni indicate nell’art. 13 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, hanno facoltà di revocare le concessioni conferite a persone appartenenti alla razza ebraica e di risolvere d’autorità i contratti d’appalto per lavori o forniture stipulati con tali persone.
La stessa facoltà è data per le concessioni e per gli appalti a società non azionarie, regolari o irregolari, nelle quali sono soci a responsabilità illimitata persone appartenenti alla razza ebraica, oppure a ditte gestite dalle persone medesime, se il gestore od il socio non venga sostituito, nel termine che sarà assegnato, con persona non di razza ebraica e di gradimento dell’Amministrazione concedente o appaltante.
Nei casi di revoca o risoluzione ai sensi del presente articolo, sarà corrisposto il prezzo o il saldo delle cose fornite e dei lavori eseguiti fino al giorno della comunicazione del provvedimento di revoca o di risoluzione, in base alle condizioni contrattuali, ed il valore dei materiali utili esistenti a tale data in cantiere, che rimangono acquisiti all’Amministrazione, escluso qualsiasi altro compenso o indennizzo.

Art. 70. Le attribuzioni deferite dal presente decreto al Consiglio provinciale delle corporazioni sono esercitate dal Comitato di presidenza.
Per l’esercizio della funzione di vigilanza sulle aziende il Comitato di presidenza ha facoltà di nominare nel proprio seno apposita Commissione con facoltà di aggregare ad essa uno o più componenti del Consiglio e, previa autorizzazione del Ministro per le corporazioni, anche persone estranee di particolare competenza.

Art. 71. Se le aziende comprese nella categoria a) dell’art. 52, per aumento del personale o per mutamento dell’oggetto, vengano a cadere nelle limitazioni dell’art. 10 della lettera c) del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, il proprietario, gestore o socio, che siano cittadini italiani di razza ebraica, debbono denunziare entro novanta giorni le avvenute variazioni.
Entro lo stesso termine i detti cittadini di razza ebraica debbono denunziare le aziende delle quali divengono, successivamente all’entrata in vigore del presente decreto, proprietari, gestori o soci.
Nei casi di cui al primo e secondo comma, si applicano tutte le disposizioni del presente titolo.


Titolo III. Disposizioni generali e finali

Art. 72. I cittadini italiani di razza ebraica, che abbiano ottenuto il provvedimento di discriminazione di cui all’art. 14 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, sono equiparati, ad ogni effetto del presente decreto, ai cittadini italiani non considerati di razza ebraica.

Art. 73. Le denuncie e le istanze previste dal presente decreto, le attestazioni emesse e i provvedimenti emanati in esecuzione del decreto medesimo da organi od uffici dell’Amministrazione dello Stato e dai Consigli provinciali delle corporazioni, il provvedimento del pretore e gli inventari di cui agli articoli 57 e 65, sono esenti dalle tasse di bollo.
Gli atti e i provvedimenti avanti le Commissioni di cui all’art. 22 ed i Collegi arbitrali di cui all’art. 61, nonché i ricorsi al Ministro per le corporazioni ai sensi dell’art. 53, la relativa documentazione e le decisioni sono esenti dal pagamento delle tasse di bollo, di registro ed ipotecarie.
Le notificazioni e le pubblicazioni prescritte dal presente decreto si considerano, per quanto riflette i diritti e le spese di notifica e d’iscrizione, come fatte nell’interesse dello Stato.

Art. 74. Gli atti di donazione di cui agli articoli 6 e 55 sono esenti dalla tassa di registro per trasferimento a titolo gratuito; la tassa di trascrizione e i diritti catastali sono ridotti al quarto. Sono del pari ridotti al quarto gli onorari notarili.

Art. 75. Gli atti di retrocessione dei beni immobili dell’Ente di liquidazione e gestione immobiliare od altro ente assegnatario al cittadino italiano di razza ebraica che abbia ottenuto il provvedimento di esenzione previsto dall’art. 14 del regio decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, sono registrati e trascritti col pagamento della tassa fissa di lire 20; i diritti di voltura sono ridotti al quarto.

Art. 76. L’Ente di gestione e liquidazione immobiliare è parificato ad ogni effetto nel trattamento tributario alle Amministrazioni dello Stato; per le notificazioni ad istanza dell’Ente medesimo, per le copie degli atti ad esso rilasciati e per le visure ipotecarie compiute nel suo interesse, si osservano le disposizioni vigenti per tali adempimenti quando sono richiesti dallo Stato.
Le tasse di registro e trascrizione, i diritti catastali e gli onorari notarili per gli atti di alienazione dei beni attribuiti all’Ente di gestione e liquidazione immobiliare, sono ridotti alla metà dell’ordinario ammontare, quando non trovino applicazione disposizioni speciali più favorevoli.

Art. 77. Gli atti costitutivi delle società di cui è menzione nell’art. 60, in quanto il Ministro per le finanze riconosca il pubblico interesse della loro costituzione, sono esenti dalle tasse di bollo e di registro.
Gli atti con i quali dette società rilevano le aziende indicate nel predetto articolo sono registrati e trascritti con la tassa fissa di lire 20; i diritti catastali e gli onorari notarili per gli atti medesimi sono ridotti al quarto.

Art. 78. Il Ministro per le finanze è autorizzato ad introdurre in bilancio, con propri decreti, le variazioni occorrenti per la attuazione del presente decreto.

Art. 79. Il Governo del Re è autorizzato ad emanare le norme necessarie per l’attuazione del presente decreto.

Art. 80. Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.
Il Ministro per le finanze, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d’Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 febbraio 1939-XVII
Vittorio Emanuele
Mussolini, Di Revel, Solmi, Lantini

Visto il Guardasigilli: Solmi

Immagine in copertina: Chiusura di un'attività commerciale a seguito delle leggi persecutorie contro gli ebrei in Italia.