Ecco il testo delle “Disposizioni relative al collocamento in congedo assoluto ed al trattamento di quiescenza del personale militare delle Forze armate dello Stato di razza ebraica” del 22 dicembre 1938, che escludeva il personale militare ebreo dall’esercito italiano.

Vedi anche: 29 Giugno 1939 – Regio Decreto sulla disciplina dell’esercizio delle professioni da parte di cittadini di razza Ebraica

personale militare di razza ebraica

Regio Decreto Legge 22 dicembre 1938 – XVII, n. 2111

Disposizioni relative al collocamento in congedo assoluto ed al trattamento di quiescenza del personale militare delle Forze armate dello Stato di razza ebraica

Vittorio Emanuele III
per Grazia di Dio e per la Volontà della Nazione
Re d’Italia
Imperatore d’Etiopia

Visto il R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, e le successive modificazioni;
Vista la legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, sull’avanzamento degli ufficiali del Regio esercito e le successive modificazioni;
Vista la legge 16 giugno 1935-XIII, n. 1026, sullo stato degli ufficiali del regio esercito e le successive modificazioni;
Visto il testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del regio esercito, approvato con R. decreto 15 settembre 1932-X, n. 1514, quale risulta modificato dalla legge 21 giugno 1934-XII, n. 1519, recante tra l’altro, modificazioni alle disposizioni vigenti sullo stato e l’avanzamento dei sottufficiali del Regio esercito;
Vista la legge 11 marzo 1926-VI, n. 397, sullo stato degli ufficiali della Regia marina e della Regia aeronautica, e le successive modificazioni;
Vista la legge 6 giugno 1935-XIII, n. 1404, sull’avanzamento degli ufficiali della Regia marina e le successive modificazioni;
Visto il testo unico delle leggi sull’avanzamento degli ufficiali della Regia marina, approvato con R. decreto 1 agosto 1936-XIV, n. 1493, e le successive modificazioni;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative riguardanti l’ordinamento del Corpo Reali Equipaggi e lo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina, approvato con R. decreto 18 giugno 1931-IX, n. 914, e le successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314, recante norme relative al reclutamento e all’avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica, convertito in legge con la legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1297, e le successive modificazioni;
Vista la legge 4 aprile 1935-XIII, n. 493, concernente la istituzione, in via provvisoria, della posizione di congedo speciale per gli ufficiali della Regia aeronautica, e le successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 3 febbraio 1938-XVI, n. 744, recante norme sul reclutamento ed avanzamento dei sottufficiali e militari di truppa, nonché sullo stato dei sottufficiali della Regia aeronautica;
Visto il R. decreto 14 gennaio 1923-I, n. 31, concernente l’istituzione della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale;
Visti il R. decreto-legge 4 agosto 1924-II, n. 1292, concernente l’approvazione del nuovo ordinamento della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale; il R. decreto-legge 14 giugno 1925-III, n. 1174, relativo all’istituzione della Milizia ferroviaria; e il R. decreto-legge 16 giugno 1925-III, n. 1466, relativo all’istituzione della Milizia postale-telegrafica; convertiti in legge con la legge 7 marzo 1926-IV, n. 562;
Visto il R. decreto 15 luglio 1938-XVI, n. 1282, concernente l’approvazione del nuovo statuto della “Sezione per assegni vitalizi” dell’opera di previdenza della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale;
Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, recante provvedimenti per la difesa della razza italiana;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere;
Visto l’art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV,n. 100;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Duce, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per la guerra e Ministro Segretario di Stato per l’interno, per la marina e per l’aeronautica, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia e per le finanze; 
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Gli ufficiali in servizio permanente del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica, della Regia guardia di finanza e della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, appartenenti alla razza ebraica, esclusi coloro di cui al successivo art. 4, sono dispensati dal servizio ai sensi dell’art. 20 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, numero 1728, e collocati in congedo assoluto.

Art. 2. Agli ufficiali di cui al precedente art. 1 – fatta eccezione per quelli della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale – che abbiano diritto al trattamento di quiescenza vitalizio di cui all’art. 21 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, è concessa, in aggiunta a tale trattamento, l’indennità di ausiliaria corrispondente al grado rivestito.
La detta indennità è corrisposta nella misura e per la durata stabilita dalle disposizioni vigenti per gli ufficiali collocati in ausiliaria per età.
Il tempo durante il quale gli ufficiali fruiscono di tale indennità è considerato come trascorso in ausiliaria, agli effetti della liquidazione della pensione di cui al comma seguente.
All’atto della cessazione della indennità di ausiliaria, e sempre quando l’ufficiale, per effetto del computo di cui al precedente comma, abbia compiuto oltre venti anni di servizio, si fa luogo a nuova liquidazione di pensione.

Art. 3. Gli ufficiali della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale collocati in congedo assoluto ai sensi del precedente art. 1 e provenienti dal ruolo del servizio permanente effettivo possono essere ammessi al godimento dell’assegno vitalizio minimo previsto dal R. decreto 15 luglio 1938-XVI, n. 1282, qualora abbiano prestato almeno dieci anni di servizio permanente effettivo.
Qualora abbiano prestato meno di dieci anni di servizio permanente effettivo, beneficiano dell’indennità prevista dal secondo comma dell’art. 21 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728.

Art. 4. Gli ufficiali del regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza, nelle posizioni di “fuori quadro”, “congedo speciale”, “fuori organico”, “aspettativa per riduzione di quadri senza diritto a richiamo in servizio”, “congedo provvisorio” e “ausiliaria”, appartenenti alla razza ebraica, cessano dalle posizioni in cui si trovano e sono collocati in congedo assoluto, col trattamento di quiescenza previsto dall’art. 21 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, numero 1728.
Gli ufficiali in ausiliaria, collocati in congedo assoluto, conservano, in aggiunta al trattamento di quiescenza di cui al precedente comma, l’indennità di ausiliaria per il periodo di tempo in cui ne avrebbero ancora avuto diritto, ai sensi delle disposizioni in vigore.
La stessa indennità è concessa agli ufficiali collocati in congedo assoluto dalle altre posizioni previste nel presente articolo, i quali, in base al titolo per il quale cessarono dal servizio, avrebbero dovuto transitare per l’ausiliaria, a termini delle disposizioni in vigore.
Agli ufficiali di cui ai due precedenti commi si applicano le disposizioni dei tre capoversi del precedente art. 2.

Art. 5. Gli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza, inscritti nei ruoli del complemento e della riserva, e quelli della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, inscritti nei ruoli della riserva e in congedo, appartenenti alla razza ebraica, cessano di far parte di detti ruoli e sono collocati in congedo assoluto.
Nulla è innovato per quanto riguarda il trattamento di quiescenza di cui essi eventualmente fruiscono o al quale abbiano diritto, ai sensi delle disposizioni vigenti anteriormente al Regio decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728.

Art. 6. Le disposizioni degli articoli precedenti sono estese, in quanto applicabili, agli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza appartenenti alla razza ebraica, riassunti in servizio quali invalidi di guerra.

Art. 7. Gli ufficiali in congedo assoluto appartenenti alla razza ebraica non hanno obblighi di servizio, ma conservano il grado e la relativa uniforme.
L’uso dell’uniforme è però subordinato alla preventiva autorizzazione del Ministero competente o del Comando generale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale.
Essi sono soggetti alle disposizioni riflettenti il grado e alle norme disciplinari stabilite dagli appositi regolamenti.

Art. 8. Il trattamento economico previsto dai precedenti articoli 2, 3, 4 e 6 e, quando occorra, la relativa durata sono assegnati con decreto Ministeriale.

Art. 9. I sottufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica, della Regia guardia di finanza, del corpodegli agenti di P. S. e del corpo degli agenti di custodia degli istituti di prevenzione e pena, in servizio, appartenenti alla razza ebraica, sono dimessi dalle armi e collocati in congedo assoluto.
Ai sottufficiali in carriera continuativa è concesso il trattamento di quiescenza previsto dall’art. 21 del R. decreto-legge17 novembre 1938-XVII, n. 1728.
Ai sottufficiali richiamati temporaneamente alle armi, che godevano anteriormente al richiamo di un trattamento di quiescenza, è conservato tale trattamento salvo gli aumenti ai quali possono avere diritto in base alle disposizioni vigenti anteriormente al R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728.
Ai sottufficiali richiamati, trattenuti, riassunti, che non godevano trattamento di quiescenza, è concesso tale trattamento qualora, per effetto dell’ulteriore servizio prestato, ne abbiano maturato il diritto, in base alle disposizioni vigenti anteriormente al predetto decreto.

Art. 9. Ai sottufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia guardia di finanza, non in carriera continuativa, ma vincolati a ferme, è concessa l’aliquota del premio di fine ferma, che sarebbe loro spettato, calcolata proporzionalmente al numero dei mesi di effettivo servizio prestato nella ferma, computando la frazione di mese come mese intero.
I sottufficiali dei carabinieri Reali e della Regia guardia di finanza hanno obbligo di restituire la parte del premio di rafferma eventualmente percepito in più dell’aliquota ad essi spettante in base al precedente comma.
Ai sergenti della Regia marina ammessi alla ferma complementare a premio di anni due è corrisposto il premio di lire 2500 di cui al primo comma della lettera a), dell’art. 12 del regio decreto-legge 1 luglio 1938-XVI, n. 1368, ridotto a norma di legge.

Art. 11. I sottufficiali delle forze armate dello Stato in congedo illimitato, appartenenti alla razza ebraica, sono collocati in congedo assoluto. Nulla è innovato per quanto riguarda il trattamento di quiescenza di cui essi eventualmente fruiscono o al quale abbiano diritto ai sensi delle disposizioni vigenti anteriormente al R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728.

Art. 12. Gli iscritti alla Milizia volontaria per la sicurezza nazionale (sottufficiali, graduati, camicie nere), di qualunque categoria, appartenenti alla razza ebraica, sono collocati in congedo assoluto, beneficiando, se in servizio permanente retribuito o in servizio continuativo retribuito, dell’indennità prevista dall’art. 21 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728.

Art. 13. Ai sottufficiali delle forze armate dello Stato in congedo assoluto, appartenenti alla razza ebraica, si applicano le disposizioni dell’art. 7 del presente decreto, qualora essi rivestano un grado per il quale è fatto obbligo, dalle particolari norme riguardanti le singole forze armate, di conservare la divisa anche nella posizione di congedo.

Art. 14. I graduati e militari di truppa del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica, della Regia guardia di finanza, del corpo degli agenti di P. S. e del corpo degli agenti di custodia degli istituti di prevenzione e di pena, in servizio, appartenenti alla razza ebraica, sono dimessi dalle armi e collocati in congedo assoluto.
A coloro che trovansi in corso di ferma o di rafferma con diritto a premio o gratificazione è concessa l’aliquota del premio o della gratificazione che sarebbe loro spettata, calcolata proporzionalmente ai mesi di effettivo servizio prestati nella ferma o nella rafferma, computando la frazione di mese come mese intero.
Il trattamento di cui al precedente comma è concesso ai graduati e militari di truppa della Regia aeronautica vincolati a ferma non inferiore a quattro anni, computato sulla base del premio di fine ferma di cui all’art. 59 del R. decreto-legge 3 febbraio 1938-XVI, n. 744; a quelli in corso di rafferma è concessa una gratificazione di L. 500, ridotta a norma di legge.
Ai graduati e militari di truppa musicanti effettivi, maniscalchi, addetti agli stabilimenti militari di pena, agli istituti militari di correzione e di rieducazione, ai depositi cavalli stalloni, ai graduati e militari di truppa dei CC. RR., del corpo degli agenti di P. S. e del corpo degli agenti di custodia degli istituti di prevenzione e di pena, è concesso il trattamento di quiescenza previsto dall’art. 21 del Regio decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728. Alla indennità spettante ai predetti graduati e militari di truppa, che hanno meno di dieci anni di servizio, può essere sostituita, se più favorevole, l’aliquota dei premi o delle gratificazioni di fine ferma o rafferma, che sarebbe loro spettata in base alle vigenti disposizioni, calcolata a norma del secondo comma del presente articolo.

Art. 15. I graduati e militari di truppa del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica, della Regia guardia di finanza e del corpo degli agenti di P. S. in congedo illimitato, appartenenti alla razza ebraica, sono collocati in congedo assoluto.

Art. 16. I provvedimenti previsti dagli articoli 1, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 14 e 15 hanno effetto dal 1 gennaio 1939-XVII.

Art. 17. Quando l’accertamento dell’appartenenza alla razza ebraica avvenga successivamente al 1 gennaio 1939-XVII il provvedimento di collocamento in congedo assoluto è disposto, ai soli effetti giuridici, con decorrenza dalla predetta data e la corresponsione del trattamento di quiescenza vitalizio ha luogo dal giorno successivo alla effettiva cessazione del servizio.

Art. 18. Il presente decreto le cui norme avranno vigore dalla sua data, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Duce proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d’Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1938-XVII.
Vittorio Emanuele
Mussolini, Solmi, Di Revel

Visto il Guardasigilli: Solmi