Legge per la protezione dei caratteri ereditari del 14 Luglio 1933

14 Luglio 1933 – Legge per la protezione dei caratteri ereditari
Pubblicazione della legge – 14 Luglio 1933 – Legge per la protezione dei caratteri ereditari

Ecco il testo della “Legge per la protezione dei caratteri ereditari del 14 Luglio 1933”


14 Luglio 1933

Articolo I.

1. Chiunque sia affetto da malattie ereditarie potrà essere sterilizzato chirurgicamente se a giudizio della scienza medica, sia prevedibile che la sua progenie possa presentare gravi difetti fisici o mentali.

2. Ai sensi di questa legge, viene considerato affetto da malattie ereditarie chiunque presenti una delle seguenti patologie:

a. Frenastenia congenita

b. Schizofrenia

c. Depressione maniacale

d. Epilessia congenita

e. Ballo di San Vito ereditario (Corea di Huntington)

f. Cecità ereditaria

g. Sordità ereditaria

h. Gravi malformazioni ereditarie

3. Potrà inoltre essere sterilizzato anche chi risulti affetto da alcolismo cronico.

Articolo II.

1. Chiunque può richiedere di essere sterilizzato. Qualora il richiedente sia incapace o sotto tutela per problemi di salute mentale oppure perché non ha ancora compiuto il 18° anno di età, la richiesta potrà essere presentata dal proprio tutore. Negli altri casi ove vi sia una limitata capacità, la richiesta dovrà essere approvata dal rappresentante legale. Se la persona è maggiorenne, ma è assistita da un’infermiera, è richiesto il consenso di quest’ultima.

2. La richiesta dovrà essere accompagnata da un certificato redatto da un cittadino autorizzato dal Reich Tedesco attestante che la persona da sterilizzare sia stata informata della natura e delle conseguenze della sterilizzazione.

3. La richiesta di sterilizzazione potrà essere revocata.

Articolo III.

La sterilizzazione potrà essere prescritta anche da:

1. un ufficiale medico

2. un funzionario che presti servizio in un ospedale, in un sanatorio o in una prigione.

Articolo IV.

La richiesta di sterilizzazione dovrà essere presentata per iscritto all’Ufficio della Corte per la Sanità Ereditaria oppure redatta da un funzionario dell’Ufficio stesso. La richiesta dovrà essere certificata da una prescrizione medica o autenticata in altro modo. L’Ufficio della Corte dovrà notificare l’avvenuta presentazione della richiesta all’Ufficiale medico che ha prescritto la sterilizzazione.

Articolo VII.

Le procedure della Corte per la Sanità Ereditaria sono segrete.

Articolo X.

La Suprema Corte dell’Assicurazione della Sanità mantiene la propria giurisdizione finale.

Immagine in copertina: La pubblicazione ufficiale della legge.