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Legge sul passaporto degli Ebrei del 5 Ottobre 1938

Il 05 ottobre 1938 con la “Legge sul passaporto degli Ebrei” tutti i passaporti tedeschi rilasciati agli ebrei sarebbero stati timbrati con una grande “J” maiuscola inchiostrata di rosso. Anche questo provvedimento è il proseguo delle “Leggi di Norimberga”

Legge sul passaporto degli Ebrei
Legge sul passaporto degli Ebrei – Anche sui passaporti deve essere evidenziata la distinzione rispetto ai cittadini tedeschi con la J di “Juden”. Paradossalmente questa distinzione sul passaporto fu chiesta dal governo Svizzero, al governo Tedesco per controllare l’immigrazione ebraica sul suo territorio.

5 Ottobre 1938 – Legge sul passaporto degli Ebrei

In base alla Legge sul Passaporto e sull’identificazione delle persone da parte della Polizia, varata il 11 Maggio 1934 (Reichsgesetzblatt I, Pagina 589), di concerto con il Ministro della Giustizia del Reich, si ordina quanto segue:

Articolo 1

1) Il passaporto tedesco di tutti gli Ebrei (considerati tali ai sensi del primo Decreto Supplementare alla Legge sulla Cittadinanza, emanato il 14 Novembre 1935) residenti nel territorio del Reich, non è più considerato valido.

2) Entro 2 settimane dalla data in cui la presente legge entrerà in vigore, i titolari di passaporto specificati al comma (1) di questo Articolo hanno l’obbligo di consegnare il documento alle Autorità Tedesche del distretto in cui hanno la propria permanente residenza o dove temporaneamente soggiornano. Per gli Ebrei che al momento dell’entrata in vigore di questa legge si trovino all’estero, il periodo suddetto di 2 settimane inizierà dal giorno in cui faranno rientro nel Reich.

3) I passaporti non più validi per l’espatrio riacquisteranno validità quando saranno contrassegnati con il marchio stabilito dal Ministro dell’Interno del Reich attestante che il titolare è Ebreo.

Articolo 2

Chiunque, negligentemente o intenzionalmente, non ottemperi agli obblighi prescritti dall’Articolo 1 comma (2), sarà punito con il carcere o con una ammenda di 150 Marchi oppure con entrambe le sanzioni.

Articolo 3

La legge entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione.